Statuto della Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap

 

Art. 1 − Finalità
 
1. È costruita la "Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap" la cui sigla è F.I.S.H. , in ambito nazionale ed europeo, affinchè:

  • Si rimuova ogni ostacolo che impedisca la piena integrazione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità in attuazione del dettato del II comma dell'art. 3 della Costituzione italiana;
  • Si tenda al maggiore grado di piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone pluriminorate e comunque impossibilitate ad esercitare autonomamente le funzioni vitali primarie e quindi, come definite dal III comma dell'art. 3 della legge 104/92, viventi in "situazioni di gravità";
  • Si prevenga la disabilità in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
  • Si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone, disabili o normodotate, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza;
  • Si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
  • Si promuova l'adeguadamento delle normative nazionali e regionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni dei disabili e delle loro famiglie;

 
2. In particolare la Federazione si propone:

  • la riforma della legge sul collocamento obbligatorio al lavoro secondo il principio dell'inserimento mirato;
  • l'adozione di provvedimento di sgravio fiscale e di assistenza economico-sociale-sanitaria alle famiglie in cui vivono handicappati in situazione di gravità, secondo il dettame costituzionale e le direttive dell'Unione Europea;
  • l'approvazione di una legge sui servizi socio-assistenziali;
  • l'approvazione e l'attuazione di nuove norme per l'aiuto personale e la vita indipendente;
  • la rimozione delle norme che impediscono l'uguaglianza nella rappresentatività e il pluralismo democratico fra tutte le Associazioni degli handicappati in tutti gli organismi politici ed amministrativi della Repubblica;
  • la piena attuazione del diritto alla mobilità, quale "diritto naturale" delle persone;
  • la comune progettualità; la circolazione dell'informazione;
  • la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione;

 
3. La Federazione è un organismo di volontariato senza fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale.
 

OMISSIS − OMISSIS

Art.li 1−2−3−4−5− 6−7−8−9−10−11−12−13−14−15−16−17−18−19−20

Approvato al congresso svoltosi a Roma il 9 luglio 1994.

 

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