L’INVALIDITÀ CIVILE

 

L’invalido civile è colui che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. La definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le
menomazioni di cui una persona può, essere portatrice.

La tutela dell’invalido civile trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, la quale obbliga lo Stato ad assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

L’invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa. La percentuale minima prevista dalla legge è di un terzo (33%), necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile. Con tale qualifica l’interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi in rapporto alle singole
menomazioni. Ha inoltre diritto a ogni altro beneficio per il quale è prevista la qualifica di invalido civile.

Con l’invalidità di almeno il 46 % si ha diritto ha chiedere 1′iscrizione negli elenchi tenuti dal competente ufficio del lavoro, ai fini dell’assunzione obbligatoria dell’ente pubblico o privato.

Se all’invalido é riconosciuto con un grado di invalidità di almeno i due terzi, (67%), ha diritto anche, all’esenzione dal ticket per determinate prestazioni sanitarie;
all’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, a condizione che appartenga a famiglia disagiata.

Se é riconosciuta un’invalidità di almeno il 74%, si ha diritto ad un assegno mensile.

L’invalido al quale é riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 74% può richiedere, per ogni anno di lavoro svolto, due mesi di contributi figurativi fino a un massimo di cinque anni utili ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. L’entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al
1 gennaio 2002.

L’invalido totale (100%) ha diritto ad una pensione di inabilità, se l’invalido e anche non autosufficiente (non deambulante o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore), ha diritto all’indennità di accompagnamento.

Per gli invalidi civili minorenni o ultra sessantacinquenni, il riconoscimento dell’invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Questi non hanno diritto alla pensione ma possono vedersi assegnata l’indennità di
accompagnamento, se si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

A differenza dell’invalidità civile, basata sulla riduzione della capacità lavorativa, l’handicap, regolato dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, esprime la situazione di chi presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali (lO0%) in età compresa fra i diciotto e i 65 anni, che non abbiano redditi personali assoggettati al lRPEF superiore a un limite massimo stabilito di anno in anno.

Al 65° anno di età la pensione è corrisposta dall’INPS come pensione sociale, alle stesse condizioni reddituali.

Gli invalidi parziali (74%) dal 18° al 65° anno di età, hanno diritto all’assegno mensile, che è dello stesso importo della pensione di invalidità, a condizione che l’invalido sia iscritto nell’elenco speciale del collocamento al lavoro e con un limite di reddito più basso.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali di qualsiasi età che si trovino nelle condizioni d’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. Per gli ultra sessantacinquenni, si richiede la condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della loro età.

L’indennità di accompagnamento non è vincolata al reddito ed è cumulabile con la pensione di inabilità ed è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica.

Al raggiungimento del18° anno, 1′invalido sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per verificare se si trovi ancora nelle condizioni fisiche previste per il diritto all’indennità di accompagnamento.

Gli invalidi parziali titolari di assegno mensile devono trasmettere all’lNPS o al Comune o all’ASL, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza della propria iscrizione nell’elenco speciale del collocamento al lavoro. Gli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono trasmettere, agli stessi enti, una dichiarazione attestante il loro eventuale ricovero in istituto, precisando se il ricovero sia totalmente gratuito. La loro omissione potrebbe portare alla sospensione della provvidenza in godimento.

Per usufruire del diritto alla libera circolazione e sosta, in deroga ai divieti, le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta devono munirsi del contrassegno speciale, valido su tutto il territorio nazionale. Per ottenerlo occorre presentare al Comune di residenza domanda in carta semplice allegando una certificazione dell’ufficio medico legale dell’ASL d’appartenenza. Il contrassegno consente la circolazione e la sosta dei veicoli, allo specifico servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purché non costituisca grave intralcio al traffico. E’ consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, la sola circolazione nei percorsi preferenziali.

Gli autoveicoli degli invalidi non possono essere rimossi, ma solo contravvenzionati.
Non è necessario il riconoscimento di invalido civile, ma solo la certificazione concernente l’impedimento fisico del richiedente.