LEGGE 30 MARZO 1971 N. 118

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

 

ART. 1
Conversione

E` convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

 

ART. 2
Nuove norme e soggetti aventi diritto

1. Le disposizioni del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dall’1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita` lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta` persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta`.

2 bis. Ai soli fini dell’assistenza socio sanitaria e della concessione dell’indennita` di accompagnamento, si considerato mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta` persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta.`
(1) (3)

3. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche` i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

4. I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell’articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la
relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di
servizio o di altra indennità di accompagnamento. (2)


(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 (G.U. 26.11.1988, n. 278).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 52, L. 17.05.1999, n. 144 (G.U. 22.05.1999 n. 118, S.O. n. 99/L).
(3) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, c. 1°, L. 11.02.1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di
accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. (C. cost. 22.06.1989, n. 346 G.U., 28.06.1989, n. 26, 1 Serie peciale).

 

ART. 3
Assistenza sanitaria

Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita` provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all’assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all’articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita`, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanita` provvede altresi` direttamente all’erogazione dell’assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L’assistenza di cui al comma precedente e` erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita`.

L’assistenza sanitaria specifica puo` attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanita`, ai fini dell’assistenza contemplata nei precedenti commi, puo` stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico psicologiche e di servizio sociale.

 

ART. 4
Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione

Il Ministero della sanita`, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l’assistenza sanitaria e in misura non superiore ai 2 miliardi di lire, ha facolta` di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita` di lucro per la costruzione, la trasformazione, l’ampliamento, l’impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonche` di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunita` di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di eta` inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi d’istruzione per l’espletamento e il completamento della scuola dell’obbligo.

Le istituzioni private per l’assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanita`. La loro denominazione deve contenere sempre l’indicazione “privato” o “privata”. Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico psico pedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico assistenziali del Ministero della sanita` e del Consiglio provinciale di sanita`. Il medico provinciale, in caso d’inadempienza alle prescrizioni inserite nell’atto d’autorizzazione, puo` diffidare l’istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di 3 mesi e puo`, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l’autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanita`.

Il Ministero della sanita` ha facolta` altresi` di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l’assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo art. 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;
b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalita` di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

 

ART. 5
Personale ed educatori specializzati

Presso le universita` e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita`.

I programmi, l’ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita`.

 

ART. 6
Accertamento delle condizioni di minorazione

L’accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge e` effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all’art. 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l’ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale puo` nominare con la stessa procedura piu` commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l’Ufficio dell’Ufficiale sanitario. (1)


(1) Agli accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora l’Unita` Sanitaria Locale:
L. 23.12.1978, n. 833.

 

 

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