Convenzione ACAI-ANICI 2011

Associazione Cristiana Artigiani Italiani

CONVENZIONE

Tra

l'Associazione Cristiana Artigiani Italiani (A.C.A.I.), con sede legale in Roma alla piazza Capranica n. 78, rappresentata dal prof. Dino Perrone, nato a Maierà (CS) il 16.12.1940, che interviene nella stipula della presente convenzione in qualità di Presidente nazionale,

e

l'ANICI con sede legale in Roma, alla Via Del Tritone n.201, rappresentata dal Presidente Dott Rossi Costantino, nato a Ortona dei Marsi (AQ) il 13.1.1941, che interviene nella stipula della presente convenzione in qualità di Presidente nazionale,

premesso

che le suddette associazioni operano nello stesso ambito sociale, senza finalità di lucro, con l'obiettivo di assistere tutti gli associati ed i lavoratori in genere;
che entrambe le associazioni hanno interesse ad ampliare la propria area di riferimento, nel rispetto della reciproca autonomia amministrativa e giuridica;
che al fine di favorire lo sviluppo delle rispettive strutture, le suddette associazioni individuano, mediante il presente accordo confederativo, un percorso comune collaborazione e coordinamento fondato sulla esaltazione dei principi etici di comune ispirazione e nel rispetto, in ogni caso, delle specifiche identità organizzative.
Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1) L'Acai e l'ANICI mettono reciprocamente a disposizione le rispettive strutture e competenze nell'ottica di una fattiva complementarietà dei servizi offerti agli associati, al fine di ampliare i propri settori di intervento e di assistenza.
2) L'ANICI si impegna a divulgare i servizi offerti dall'Acai e ad indirizzare alla stessa i propri associati al fine di usufruire dell'assistenza relativa alle pratiche previdenziali, assistenziali è sindacali.
3) L'Acai mette a disposizione dell'ANICI i propri servizi di patronato, Caf e di assiste sindacale al fine di assicurare ogni adeguata tutela agli associati di quest'ultima.
4) L'Acai e l'ANICI favoriranno incontri ed iniziative comuni, a livello territoriale e nazionale, utili alla migliore conoscenza delle rispettive organizzazioni, all'approfondimento delle problematiche sociali allo scopo di assicurare la migliore tutela dei cittadini e dei lavoratori.
5) Le sedi nazionali delle associazioni firmatarie rispondono unicamente delle obbligazioni attive e passive assunte dai loro legali rappresentanti in virtù della presente convenzione, mentre non rispondono delle obbligazioni eventualmente assunte dai responsabili delle strutture periferiche i quali restano tenuti direttamente nei confronti dei terzi, dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici e privati.
6) La presente convenzione ha durata biennale e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo se le parti non comunicheranno formale disdetta tre mesi prima della scadenza.
7) Le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente verifiche almeno semestrali sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Roma, 3 febbraio 2012
Letto, confermato e sottoscritto
Convenzione acai-anici / 2011
 

Presidenza Nazionale ACAI – Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma
tel. 066796512 – 066791258 – fax 066789066
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