USO CORRETTO DEL CONTRASSEGNO

 
Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

 
di circolare (transito)

  • nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
  • nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
  • nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
  • in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).

 
Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.

Infatti, in alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo.

Quindi, per evitare di ricevere un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del comune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione.

 
di parcheggiare (sosta)

  • negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno invalidi);
  • nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
  • nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
  • nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
  • in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
  • nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

 
Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

 
Non è quindi consentita nei seguenti casi:

  • dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  • dove vige il divieto di fermata;
  • in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
  • in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  • in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
  • nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

 
Per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu), si consiglia di contattare la Polizia Municipale del Comune interessato.