ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Precisazioni e altre informazioni utili sull’uso corretto del contrassegno disabili

 

Alcune precisazioni

1. Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l’efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l’apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).

2. Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012). Inoltre, non si è tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell’art. 188, c. 3, CdS).

4. Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.


Altre informazioni utili

  • Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale.
  • Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS).
  • Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
  • L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.
  • Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).
  • Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre nel sequestro dei documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.