Legge 3 agosto 2009, n. 102

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento ordinario n. 140

 

Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita’ civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’ le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS.

2. L’INPS accerta altresi’ la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita’ invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalita’ stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attraverso le quali sono affidate all’INPS le attivita’ relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita’ civile.

5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e’ soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e’ litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e»;

5-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e’ inserito il seguente 6-bis:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita’, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facolta’ indicate nel secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS.».

6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, e’ nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidita’ civile, gia’ approvate con decreto del Ministro della sanita’ 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e’ trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.