COLLOCAMENTO MIRATO

 

Il collocamento mirato
Per collocamento mirato si intende il complesso degli “strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.

Dal collocamento mirato deriva l′istituto delle assunzioni obbligatorie. Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:

  • invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%
  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%
  • gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari)
  • invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria
  • i non vedenti e i sordomuti

categorie protette:

  • profughi italiani
  • orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria)
  • vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata

I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

  • dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile
  • dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili
  • oltre i 150, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l′1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati

La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Maggiori approfondimenti sulle modalità di calcolo della base di computo sono presenti nelle FAQ sulla disciplina del lavoro per il personale disabile.
 

 

MODALITÀ ASSUNZIONE

Le modalità attraverso le quali si procede all′assunzione del lavoratore appartenente a categorie protette sono di due tipi: la chiamata nominativa, in base alla quale è direttamente il datore di lavoro a identificare la persona da inserire, oppure la chiamata numerica, con la quale il datore di lavoro fa riferimento alle liste reperibili presso i Centri per l′impiego, i quali individuano la persona da assumere sulla base delle graduatorie.

Le aziende che hanno tra i 15 e i 35 dipendenti possono utilizzare la chiamata nominativa per l′individuazione del lavoratore disabile. Quelle tra i 36 e i 50 dipendenti, dovendo assumere due lavoratori disabili, uno da inserire con chiamata nominativa e l′altro con chiamata numerica. Le aziende con più di 50 dipendenti possono inserire il 60% dei dipendenti disabili con chiamata nominativa e il restante 40% con chiamata numerica.

Tra le aree di intervento della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 sono comprese la partecipazione, l′uguaglianza e l′occupazione. A livello nazionale l′ISFOL svolge una costante attività di ricerca e monitoraggio sul tema.
 

 

GRADUATORIE

Gli avviamenti sulla base delle graduatorie sono divenuti, con Legge 12 marzo 1999 n. 68, uno strumento residuale rispetto alle altre modalità di assunzione (con chiamata nominativa e con convenzione).
Aziende private ed Enti pubblici si stanno infatti orientando sempre più verso l′utilizzo dello strumento della Convenzione, che consente loro di individuare i lavoratori in modo più mirato e congruo alle esigenze organizzative e produttive.
Le graduatorie rimangono comunque un′importante modalità prevista dalla normativa e regolamentata da criteri stabiliti dal Ministero e dalle Regioni di appartenenza.
 

 

Requisiti per iscriversi al collocamento mirato

La Legge 68/99 prevede che possano iscriversi al collocamento mirato le persone disoccupate e in particolare coloro che siano nelle seguenti situazioni:

  • affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
  • non vedenti o sordomuti (L. 27 maggio 1970, n. 382; L. 26 maggio 1970, n. 381)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (DPR 23 dicembre 1978, n. 915)

Anche le persone nelle condizioni di cui sopra e occupate possono iscriversi al collocamento mirato, purchè non superino il limite di reddito valido per conservare o acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
 

 

Documenti richiesti per l′iscrizione

I documenti richiesti sono:

  • documento d′identità
  • codice fiscale
  • permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri
  • verbale d′invalidità in originale o dichiarazione di conformità all′originale annotata a margine della copia

 

CENTRI PROVINCIALI PER L′IMPIEGO

Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini

 
 
AVVERTENZA!
Sospensione temporanea e esonero parziale dall′obbligo di assunzione

 
L′obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

  • in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale
  • in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione
  • che stipulano contratti di solidarietà
  • in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno
  • che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all′esodo ai sensi dell′art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014)

Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l′azienda rimane in attesa di ricevere l′autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

L′esonero parziale dall′obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell′attività lavorativa aziendale non possono occupare l′intera percentuale e, a fronte della presentazione
dell′apposita richiesta, hanno ottenuto l′autorizzazione al parziale esonero dall′obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa
  • pericolosità connaturata al tipo di attività
  • particolare modalità di svolgimento dell′attività lavorativa

L′esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L′esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.

La Legge 92/2012 ha previsto che, ai fini dell′esonero dagli obblighi di assunzione, si considera nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall′inquadramento previdenziale dei lavoratori.

 
 
Un ringraziamento particolare per le informazioni contenute in questa sezione va a Cliclavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Link:

 
Inoltre si ringrazia la Provincia di Reggio Emilia per la disponibilità dimostrata al completamento della pagina dedicata ai Centri per l′Impiego di Reggio.

Link: