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LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 – (pagina 2 di 5)

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ART. 7
Commsiione sanitaria provinciale: composizione

1. La commissione sanitaria provinciale è composta:
- dal medico provinciale che la presiede;
- da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico scelto dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
- da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458. (1) (2)

2. Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la Commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall’ordine dei medici della provincia. (2)

3. In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell’Ufficio provinciale o un Ufficiale sanitario o un altro medico dell’Ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui Ufficio sanitario ha sede la Commissione.


(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora L’Unità Sanitaria Locale:
L. 23.12.1978, n. 833.
(2) Il presente comma, prima sostituito dall’art. 3, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U.12.01.1974, n. 11), è stato poi così sostituito dall’art. 3, L. 26.05.1975, n. 165 (G.U. 07.06.1975, n. 148).

 

ART. 8
Compiti della commissione sanitaria provinciale

1. La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all’art. 2 della presente legge e la causa invalidante nonchè di valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti psico diagnostici ed esami attitudinali.

2. I nominativi di mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione d’inabilità o all’assegno d’assistenza sono comunicati, entro 3 giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

3. Entro 10 giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l’esito dell’accertamento diagnostico.

4. Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche all’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

5. L’accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado d’invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini dell’iscrizione degli interessati nell’elenco di cui all’art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.

6. La dichiarazione d’inabilità permanente o di irrecuperabilità dev’essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo d’osservazione o degenza. (1)


(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora L’Unità Sanitaria Locale:
L. 23.12.1978, n. 833.

 

ART. 9
Commissioni regionali sanitarie

1. Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l’Ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell’Ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla
L. 23 aprile 1965, n. 458.

2. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e della previdenza sociale.

4. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitiva e dev’essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

5. Le Commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8. (1) (2)


(1) Agli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale provvede ora l’Unità Sanitaria Locale:
L. 23.12.1978, n. 833.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U. 12.01.1974, n. 11).

 

ART. 10
Norme comuni alle commissioni sanitarie

[Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali dev’essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o d’impedimento del componente effettivo.
Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l’invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.
Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica 3 anni.
Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.] (1) (2)


(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5, L. 27.12.1973, n. 908 (G.U. 12.01.1974, n. 11).
(2) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, L. 26.05.1975, n. 165 (G.U. 07.06.1975, n. 148).

 

ART. 11
Presentazione delle domande

1. Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli artt. 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

2. Nella domanda l’interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 12.

3. Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda dev’essere prodotta all’autorità competente in relazione all’art. 3 della presente legge.

4. Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante.

 

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